Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).

      1. La Repubblica promuove e valorizza le associazioni e i circoli enogastronomici, con finalità di pubblica utilità sociale e di divulgazione di una corretta educazione alimentare, volti a promuovere ed a valorizzare le realtà naturalistiche e i prodotti enogastronomici tipici e propri del territorio su cui operano.
      2. Le associazioni e i circoli enogastronomici sono esclusivamente i soggetti di natura pubblica o privata senza fini di lucro, riconosciuti ai sensi degli articoli 2 e 3.